COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 12/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: – Longobardo Angelo, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Eurocalcio Firenze, cui viene addebitata la violazione degli artt. 1, c.1 e 10, c. 2 del C.G.S. nonché dell’art. 40, c. 4 delle N.O.I.F.; – Amulfi Maurizio, Dirigente A.S.D. San Giusto Le Bagnese cui vengono Contestate le medesime violazioni; nonché delle Società: – A.S.D. San Giusto le Bagnese, – A.S.D. Euro Calcio Firenze, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2 del C.G.S., per quanto commesso dai sopra indicati tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 12/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: - Longobardo Angelo, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Eurocalcio Firenze, cui viene addebitata la violazione degli artt. 1, c.1 e 10, c. 2 del C.G.S. nonché dell’art. 40, c. 4 delle N.O.I.F.; - Amulfi Maurizio, Dirigente A.S.D. San Giusto Le Bagnese cui vengono Contestate le medesime violazioni; nonché delle Società: - A.S.D. San Giusto le Bagnese, - A.S.D. Euro Calcio Firenze, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2 del C.G.S., per quanto commesso dai sopra indicati tesserati. La C.D.T. Toscana, preso atto delle risultanze e della documentazione acquisita in udienza e dalla stessa commissione, ritenuta la necessità di effettuare nuove indagini, in particolare con riferimento alla documentazione relativa al tesseramento, dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale secondo il disposto di cui all’art. 34 comma 4 Codice Giustizia Sportiva.
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