COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di Sery Aschbel, Calciatore, con l’addebito di aver violato l’art. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di Sery Aschbel, Calciatore, con l’addebito di aver violato l’art. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F.. In sede di richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 il Sig. Sery Aschbel, calciatore, rilasciava, sotto la propria responsabilità, alla Società per la quale intendeva tesserarsi la prescritta dichiarazione attestante di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera, come previsto dalla vigente normativa federale.Eseguendo il controllo della documentazione, l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. accertava che il calciatore sopra indicato, identificato attraverso la data di nascita, era stato tesserato, nel corso della stagione 2011/2012, presso la Federazione della Costa d’Avorio con matricola 008011 per conto della Società Yopougon Foot Club. La Procura Federale, ricevuta la specifica segnalazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti, disponeva il deferimento oggi in esame. E’ presente, per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.E’ assente il Calciatore Sery Aschbel, per quanto tempestivamente e ritualmente convocato sia con avviso raccomandato, inviato senza alcun esito perché ”sconosciuto” al luogo di residenza, sia a mezzo fax presso la Società per conto della quale risulta tesserato con decorrenza 10.1.2014.In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore, evidenziato che la violazione risulta dimostrata “per tabulas”, chiede la conferma del deferimento e l’applicazione nei confronti del calciatore della sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).In sede di decisione la C.D.T.T. precisa di aver rilevato che:- dal documento trasmesso dalla Federation Ivorienne de Football all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. emerge, in maniera assolutamente evidente, il tesseramento del calciatore per la Società Yopougon Foot Club, appartenente alla Federazione della Costa d’Avorio, per conto della quale è stato tesserato fino al 30 novembre 2004; - secondo le norme della F.I.G.C. il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato dal comma 11 bis dell’articolo 40 delle N.O.I.F., il quale dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a detta tipologia di calciatori, deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore “di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere…”. Sullo stesso atto il calciatore, peraltro, ha altresì dichiarato di essere stato tesserato per la Società Staffoli A.S.D. anno 2009/2010.Quest’ultima dichiarazione ha indotto la C.D, ad effettuare una ricerca presso l’Ufficio Tesseramento dalla quale è emerso che il Calciatore è stato tesserato:- in data 1.09.2008, per l’A.S.D. Tuttocuoio con lo Status 7, extracomunitario già tesserato per Federazione estera;- ha chiesto il tesseramento per l’A.S.D. Viaccia Calcio in data 29.10.2013 con lo Status 71, extracomunitario mai tesserato per l’estero, richiesta non convalidata;- in data 10.01.2014 si è tesserato per la Società Vinci A.S.D.La precedente richiesta sottoscritta con il codice di status 7, riservato a calciatori già tesserati per Federazione estera attesta, aggravandola, la mendacità della dichiarazione resa per iscritto dal calciatore di cui al presente deferimento.Infatti il Calciatore, indipendentemente dalla presunzione di conoscenza delle norme federali, aveva, indubbiamente, al momento della richiesta di tesseramento per la Società Viaccia, nozione delle formalità da osservare per il tesseramento dei calciatori stranieri. Il deferimento è quindi del tutto fondato e da accogliere. P.Q.M. la C.D., preso atto dei precedenti esistenti in materia, infligge al calciatore Sery Aschbel, la squalifica per mesi 6 (sei).
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