COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di. – Incitti Antonio, Presidente, all’epoca dei fatti dall’A.C. Sansovino al quale viene contestata la violazione degli artt.1, c. 1, e 8, c. 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, c. 11, delle N.O.IF.; – A.C. Sansovino per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art., c. 1, per la condotta illecita del proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 17/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di. - Incitti Antonio, Presidente, all’epoca dei fatti dall’A.C. Sansovino al quale viene contestata la violazione degli artt.1, c. 1, e 8, c. 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, c. 11, delle N.O.IF.; - A.C. Sansovino per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art., c. 1, per la condotta illecita del proprio Presidente. Il ricorso con il quale un calciatore dell’A.C. Sansovino ha contestato il mancato adempimento parziale, da parte di detta Società, dell’accordo economico relativo alla stagione 2011/2012, tra essi stipulato, è stata accolto dalla Commissione Accordi Economici della F.I.G.C., la quale ha condannato l’A.C. Sansovino a corrispondere al calciatore la somma di € 3.750,00. La decisione, recante il numero 315/C.A.E. 12 – 13, è stata comunicata alla Società con raccomandata in data 18.10.2013 ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini.Il C.R. Toscana, non avendo ricevuto il rilascio della copia della liberatoria controfirmata dal calciatore conseguente alla decisione della C.A.E., ha provveduto a segnalare la violazione dell’art. 90, art. 11/ 3 delle N.O.I.F. commessa dall’A.C. Sansovino alla Procura Federale la quale, constatata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento in esame. Eseguite le prescritte convocazioni si dà atto che nessuno dei due soggetti deferiti è presente.La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale, in avvio di procedimento, chiede che il deferimento venga confermato emergendo la violazione, in modo certo, dalla documentazione trasmessa dal C.R.T..Chiede quindi che vengano inflitte le sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 del C.G.S., che così quantifica.- al Signor Antonio Incitti l’inibizione per mesi 6 (sei);- alla Società A.C. Sansovino, la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva, nonché la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento).Esaurita la fase dibattimentale e rilevato che non è stata posta in essere alcuna attività difensiva, questa la decisione della C.D..L’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F., dopo aver precisato i limiti entro i quali le componenti della L.N.D. possono stipulare accordi di carattere economico, prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L. N. D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.Decorso inutilmente i termini previsti si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (dal 1 luglio 2007: art. 8, comma 9, C.G.S.- n.d.r.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti………….”.L’art. 8, comma 9, C.G.S. a sua volta dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.Le norme federali sopra richiamate impongono quindi alle Società inadempienti di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione definitiva, indicando anche la natura della sanzione (penalizzazione in classifica) da graduare a seconda della gravità del caso, sanzione che si cumula con quelle di cui all’art. 18 del C.G.S.. Nel caso di specie la comunicazione della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici risulta inviata con raccomandata del 18.10.2013.Il deferimento è quindi del tutto fondato in punto di fatto e da confermare, così come sono da confermare le richieste formulate dalla Procura Federale che appaiono congrue anche alla luce delle altre decisioni, relative a identiche violazioni contestate alla medesima Società (C.U. n. 17 del 19.9.2013 e C.U.n. 43/2014). P.Q.M. la C.D., in accoglimento del deferimento, infligge:- al Signor Incitti Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della Società, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei);- alla Società A.C. Sansovino la penalizzazione di due punti da scontarsi nel corso della prossima stagione calcistica (2014/2015) stagione oltre la sanzione dell’ammenda nell’ammontare di € 500,00 (cinquecento).
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