COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PAPIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PAPIANO- REAL QUADRELLI DISPUTATA A PAPIANO IL 12.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE PAOLONI ANDREA FINO AL 18/04/2014.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PAPIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PAPIANO- REAL QUADRELLI DISPUTATA A PAPIANO IL 12.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
19.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL
DIRIGENTE PAOLONI ANDREA FINO AL 18/04/2014.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Papiano, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali di gara in possesso di questa Commissione ed all’esito dell’audizione
dell’arbitro si osserva quanto segue:
Il direttore di gara ha confermato integralmente il proprio referto, escludendo altresì che il
dirigente Paoloni Andrea abbia tenuto un comportamento collaborativo nei suoi confronti.
Alla luce di quanto sopra la sanzione inflitta dal G.S. merita integrale conferma.
P.Q.M.
RESPINGE IL RECLAMO.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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