COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BASTIA 1928, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GROUP CASTELLO – BASTIA 1924 DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 09.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 120 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE ROMOLI MARCO FINO AL 17/04/2014.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 15.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BASTIA 1928, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
GROUP CASTELLO – BASTIA 1924 DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 09.03.2014, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 120 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 14.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA
SQUALIFICA ALL’ALLENATORE ROMOLI MARCO FINO AL 17/04/2014.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Bastia 1928, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti sono pacifici in quanto sostanzialmente riconosciuti dalla stessa società reclamante.
Ciò premesso, considerato che quanto posto in essere dall’allenatore Romoli Marco concretizzi un
comportamento meramente irriguardoso, la Commissione ritiene equo contenere la sanzione
inflitta dal G.S. nella squalifica fino al 11.04.2014.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore Romoli Marco fino al 11.04.2014.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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