COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SIOCIETA’ F.C. S. ERMINIO MONTEBAGNOLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – S.ERMINIO MONTEBAGNOLO DISPUTATA A VALFABBRICA IL 09.3.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 500,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SIOCIETA’ F.C. S. ERMINIO MONTEBAGNOLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – S.ERMINIO MONTEBAGNOLO DISPUTATA A VALFABBRICA IL 09.3.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società S.Erminio Montebagnolo, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara la Commissione osserva quanto segue. I fatti descritti dall’assistente di gara nel referto appaiono pacifici, allorchè per tutta la durata della gara i sostenitori del S. Erminio insultavano la terna arbitrale ed in particolare al 40° del secondo tempo inveivano nei confronti dell’assistente le frasi descritte nel referto. Alla luce di quanto precede la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. deve essere integralmente confermata. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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