COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SIOCIETA’ F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI – S. ERMINIO MONTEBAGNOLO DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 23.3.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 26.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 300,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SIOCIETA’ F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI – S. ERMINIO MONTEBAGNOLO DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 23.3.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 26.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società S.Erminio Montebagnolo, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione dell’assistente di gara la Commissione osserva quanto segue. L’assistente di gara ha confermato che gli insulti all’indirizzo della terna arbitrale sono continuati ininterrottamente dal 44° del primo tempo fino al termine della gara, precisando che detti insulti provenivano da uno o due sostenitori della società FC S.Erminio Montebagnolo, ed iniziavano in concomitanza con una espulsione decretata dall’arbitro nei confronti di un calciatore del S.Erminio. Precisa inoltre l’assistente di gara che tali individui erano posizionati in tribuna nella zona occupata dai sostenitori del S.Erminio. Alla luce di quanto precede i fatti appaiono pacifici, ma in considerazione che dette condotte venivano poste in essere solo da uno o due sostenitori del S.Erminio ed il resto del pubblico si è comportato correttamente, appare equo, pur considerando la contestata recidiva, ridurre l’ammenda inflitta dal G.S. ad €. 200,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta dal G.S. alla società F.C. S.Erminio Montebagnolo ad €. 200,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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