COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MORANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO – MORANO DISPUTATA A PROMANO IL 15.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 136 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE SI CHIEDEVA LA RIPETIZIONE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MORANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO - MORANO DISPUTATA A PROMANO IL 15.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 136 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE SI CHIEDEVA LA RIPETIZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Morano, chiedendo la ripetizione della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente questa Commissione che il reclamo proposto dalla Soc. Morano, vertendo su episodio che avrebbe potuto modificare il risultato della gara, doveva, ai sensi dell’Art. 46 c. 5 del C. di G.S., essere trasmesso in copia alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente. Poiché non risulta che tale adempimento sia stato posto in essere dalla Società reclamante, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile precludendone l’esame nel merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società Morano. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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