COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE VASILEV ISKREN KRASINIR IN PROPRIO [SOCIETA’ GRANDONI], IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRANDONI – PETRIGNANO DISPUTATA A NARNI SCALO IL 23.3.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 130 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE RECLAMANTE FINO AL 31/05/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 18.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE VASILEV ISKREN KRASINIR IN PROPRIO [SOCIETA’ GRANDONI], IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRANDONI – PETRIGNANO DISPUTATA A NARNI SCALO IL 23.3.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 130 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE RECLAMANTE FINO AL 31/05/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che, in seguito ad un gool subito dalla A.S.D. Grandoni, il calciatore VASILEV Iskren Krasinir ha pronunciato una frase offensiva per motivi razziali nei confronti di un calciatore avversario. Alla luce di quanto precede, tenendo conto di quanto previsto dall’art.11 del Codice di Giustizia Sportiva, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. possa essere ridotta fino al 24 maggio 2014. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore VASILEV ISKREN KRASINIR fino al 24 maggio 2014. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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