LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale CUNZI/S.S.D.RICCIONE 1929
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale CUNZI/S.S.D.RICCIONE 1929
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/09/2013 il sig. Pasquale CUNZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig. Pasquale CUNZI della somma di
€.4.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.