LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11RICORSO DEL CALCIATORE Michael TRAINI/S.S.D.VERBANIA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11RICORSO DEL CALCIATORE Michael TRAINI/S.S.D.VERBANIA CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/12/2013 il sig.Michael TRAINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.300,00 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi trasferito ad altra Società. La Società in data 31/1/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma fuori termine, giusto quanto previsto dall'art.25 bis de Regolamento L.N.D. (30 Giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.H. al pagamento in favore del sig .Michael TRAINI della somma di €.5.300,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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