LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Natale BORGHETTO/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Natale BORGHETTO/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/02/2014 il sig.Natale BORGHETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.H. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.750,00 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi trasferito ad altra Società. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno A.R. relativa alla raccomandata spedita alla Società contenente il ricorso, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara inammissibile il ricorso presentato dal sig.Natale BORGHETTO nei confronti della Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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