LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio NASSI/A.S.D.LICATA 1931

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio NASSI/A.S.D.LICATA 1931 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/12/2013 iI sig.Maurizio NASSI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.5.200,00 maturata e non percepita, fino al mese di Novembre 2013 essendo poi avvenuta risoluzione contrattuale tra le parti. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LICATA 1931 al pagamento in favore del sig. Maurizio NASSI della somma di €.5.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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