LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano FARO’/POL.D.COMPRENSORIO NORMANNO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
19)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano FARO'/POL.D.COMPRENSORIO NORMANNO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/02/2014 il sig.Gaetano FARO' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.D.COMPRENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione
Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 27/02/2014 faceva pervenire le proprie contro
deduzioni in merito, ma prive di documentazione ufficiale, comprovante I'avvenuto pagamento di un parte della cifra richiesta come dalla stessa affermato.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
POL.D.COMPRENSORIO NORMANNO al pagamento in favore del sig.Gaetano FARO' della somma di
€.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione
dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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