COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 23/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 -RICORSO ASD GALLICCHIO 95 AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CONTE FRANCESCO LUCIO COME RIPORTATA SUL CU N.79 DEL 19.03.2014.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 23/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 -RICORSO ASD GALLICCHIO 95 AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CONTE FRANCESCO LUCIO COME RIPORTATA SUL CU N.79 DEL 19.03.2014.
La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Paolo Giordano– Vice Presidente – Giuseppe Giordano e Arturo Grenci- componenti nella seduta del 12/04/2014, ha deliberato quanto segue.
Letto il reclamo proposto dalla Società ASD GALLICCHIO 95 avverso la squalifica del Calciatore CONTE FRANCESCO LUCIO come riportata sul C.U. n.79 del 19.03.2014;
Letti gli atti Ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante che ne ha fatto regolare richiesta;
Ascoltato il DG;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni addotte dalla Società reclamante,siano inconferenti rispetto alla natura dei fatti, per non aver le stesse trovato, invero, riscontro alcuno nella deposizione del DG rese in sede di audizione;
Osservato, per l’effetto, come il DG abbia pienamente ed indefettibilmente acclarato attraverso puntuale ricostruzione la dinamica degli episodi e che,pertanto, la responsabilità del predetto calciatore possa dirsi aver trovato,in questa sede, definitiva conferma;
Considerato quindi come le decisioni dal GS assunte possano qualificarsi perfettamente parametrate alla gravità delle circostanze emerse;
P.Q.M.
• Rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente la decisione dal G.S. assunta nei confronti del calciatore CONTE FRANCESCO LUCIO così come riportate nel citato C.U. n.79 del 19.03.2014;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata
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