COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 100 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. SAN CARLO avverso squalifica al 29.6.2014 all. PACI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2014 gara VIGNE – SAN CARLO del 5.4.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 100 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. SAN CARLO avverso squalifica al 29.6.2014 all. PACI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2014 gara VIGNE - SAN CARLO del 5.4.2014 L'A.P.D. SAN CARLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che, al termine della gara, l'all. PACI "si rivolgeva con termini consoni e pacati nei confronti del direttore di gara, nel tragitto che porta agli spogliatoi, e chiedeva di essere ricevuto, al fine di avere delucidazioni su alcune decisioni ed atteggiamenti adottati dal medesimo durante l'incontro, senza assolutamente usare espressioni offensive ed ingiuriose". Sentite le spiegazioni dell'arbitro, l'all. PACI ha sicuramente espresso la propria opinione al riguardo, ma con termini mai offensivi e sicuramente non ha messo in dubbio l'imparzialità dello stesso. Chiede l'annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che l'all. PACI, al termine della gara gli rivolgeva frasi offensive e dubitative sulla imparzialità di conduzione della partita, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 29.6.2014 dell'all. PACI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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