COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 103 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RIOLO TERME avverso squalifica per 2 giornate calc. VISANI PIETRO, inibizione al 15.5.2014 dir. MARTELLINI LUCA, ammenda € 100 per intemperanze sostenitori e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 39 del 3.4.2014 gara AZZURRA – RIOLO TERME del 29.3.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 23.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
103 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RIOLO TERME avverso squalifica per 2 giornate calc. VISANI PIETRO, inibizione al 15.5.2014 dir. MARTELLINI LUCA, ammenda € 100 per intemperanze sostenitori e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 39 del 3.4.2014 gara AZZURRA - RIOLO TERME del 29.3.2014
L'A.S.D. RIOLO TERME ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che, al 30°
minuto del secondo tempo, la cui durata prevista era di 35 minuti, su punteggio di 2-2 l'arbitro fischiava una punizione a favore della scrivente, un giocatore dell'A.S.D. Riolo Terme metteva la palla a terra e si accingeva a calciare la stessa quando, improvvisamente, un avversario, non a distanza regolamentare, calciava la palla a favore di un suo compagno e si sviluppava una azione che portava la squadra Azzurra al gol del vantaggio, che l'arbitro, tra l'incredulità di tutti, convalidava. La reazione dei giocatori dell'A.S.D. Riolo Terme era la più naturale : "hanno sicuramente accerchiato l'arbitro per protestare, ma nessuno l'ha offeso; la protesta e la discussione che è seguita all'entrata in campo del dir. acc. uff. GUIZZARDI (e non del dir. MARTELLINI) si è svolta in modo non scorretto e l'arbitro, nei confronti del medesimo, non ha preso provvedimenti del genere; il dirigente non si è rifiutato di proseguire la gara e non ha invitato i propri giocatori ad abbandonare il campo, che veniva lasciato dopo il triplice fischio dell'arbitro, la cui decisione è stata del tutto personale ed autonoma. Inoltre, l'arbitro non ha interpellato il capitano. Precisa anche che: 1) il calc. VISANI PIETRO, capitano dell'A.S.D. RIOLO TERME non è stato interpellato dall'arbitro e non si è rifiutato di proseguire la gara; 2) il dirigente (non allenatore) MARTELLINI LUCA non ha avuto nessun tipo di contatto, sia personale che verbale, con l'arbitro; 3) chi è entrato in campo per allontanare i propri giocatori dall'arbitro e nel contempo chiedere spiegazioni sulle decisioni prese è stato il dir. acc. uff. GUIZZARDI ANTONIO. "Dopo una breve discussione gli usciva questa frase "Se dobbiamo andare avanti così, è meglio che fischi la fine della gara". Trascorso qualche istante, si allontanava volontariamente, senza alcun provvedimento di espulsione e il direttore di gara, senza altre proteste da parte nostra, fischiava improvvisamente la fine dell'incontro" "e noi, visto che ormai eravamo a fine gara, pensavamo che, considerato anche il tempo trascorso per le proteste, l'arbitro avesse considerato concluso regolarmente l'incontro. "Solo l'uscita del C.U. n. 39 ci ha fatto conoscere un'altra realtà"; 4) l'ammenda di € 100, sembra eccessiva. I pochi genitori, non più di cinque presenti, hanno protestato per il grave episodio verificatosi e non certamente per tutta la durata della gara, che fino ad allora si era svolta in modo sufficientemente regolare. Chiede la ripetizione della gara, l'annullamento della squalifica e della inibizione, nonché l'annullamento o la riduzione dell'ammenda. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica del calc. VISANI non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti in questa sede, integralmente confermando il referto originario, ha precisato : 1) che la persona che si è rivolta a lui era il dir. MARTELLINI, che svolgeva le funzioni di allenatore; 2) che la punizione dalla quale si è poi sviluppata l'azione che ha portato alla segnatura di una rete da parte della squadra AZZURRA era a favore della stessa; 3) che, a seguito di detta segnatura, quasi tutti i giocatori dell'A.S.D. RIOLO TERME, lo hanno accerchiato, protestando e insultandolo. a questi si è unito l'allenatore e tutti hanno manifestato l'intenzione di non proseguire la gara; 4) l'arbitro invitava il capitano dell'A.S.D. RIOLO TERME a far riprendere la gara dai suoi compagni, senza esito, ed anzi anche questi si univa alle proteste; 5) l'allenatore spingeva fuori dal rettangolo di gioco i calciatori che, poi si avviavano verso gli spogliatoi e l'arbitro emetteva il triplice fischio di chiusura; 6) mentre
l'arbitro si avviava verso lo spogliatoio veniva seguito, lungo la rete di recinzione, da un tifoso dell'A.S.D. RIOLO TERME che gli indirizzava frasi offensive e scurrili; 7) frasi offensive gli venivano rivolte da sostenitori dell'A.S.D. RIOLO TERME anche mentre abbandonava l'impianto; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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