COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 97 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. PONCI LUIGI, Presidente A.S.D.Noceto, LANDINI DANIELE e MONTANO VINCENZO, dirigenti A.S.D. Noceto, calc. MANFREDINI MATTIA, A.S.D. NOCETO – camp. 1^ categoria e POL.SAMPOLESE – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 97 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. PONCI LUIGI, Presidente A.S.D.Noceto, LANDINI DANIELE e MONTANO VINCENZO, dirigenti A.S.D. Noceto, calc. MANFREDINI MATTIA, A.S.D. NOCETO - camp. 1^ categoria e POL.SAMPOLESE - camp. Eccellenza Con nota 7.3.2014, n. 4844-506, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopraindicate perché rispondano : - il sig. PONCI LUIGI, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 46, comma 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato agli arbitri, in data 14.10.2012, 21.10.2012, 1.11.2012 e 11.11.2012 quattro distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. Manfredini Mattia non ne avesse titolo; - il sig. LANDINI DANIELE, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 46, comma 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato agli arbitri, in data 16.9.2012 e 7.10.2012 due distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. Manfredini Mattia non ne avesse titolo; - il sig. MONTANO VINCENZO, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 46, comma 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato agli arbitri, in data 23.9.2012 e 30.9.2012 due distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. Manfredini Mattia non ne avesse titolo; - il calc. MANFREDINI MATTIA, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 46, comma 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2012/2013 le gare Noceto - Puianello del 16.9.2012, Vezzano - Noceto del 23.9.2012, Noceto - Basilica del 30.9.2012, Lesignano - Noceto del 7.10.2012, Noceto - Cerredolese del 14.10.2012, Sporting Club S.Ilario - Noceto del 21.10.2012, Collecchio - Noceto dell'1.11.2012 e Fornovo - Noceto dell'11.11.2012, valevoli per il campionato di I^ categoria - girone B nelle file dell'A.S.D. Noceto, senza averne titolo perché non tesserato per la stessa, ma tesserato per altra società (Pol.Sampolese); - la società A.S.D. NOCETO, per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo, in occasione delle gare gare Noceto - Puianello del 16.9.2012, Vezzano - Noceto del 23.9.2012, Noceto - Basilica del 30.9.2012, Lesignano - Noceto del 7.10.2012, Noceto - Cerredolese del 14.10.2012, Sporting Club S.Ilario - Noceto del 21.10.2012, Collecchio - Noceto dell'1.11.2012 e Fornovo - Noceto dell'11.11.2012, valevoli per il campionato di I^ categoria - girone B, nonché a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.; - la società POL. SAMPOLESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore. Ritualmente eseguite le notifiche, la POL.SAMPOLESE ha fatto pervenire una memoria in cui fa presente la posizione del calc. MANFREDINI presso di loro. Dopo averlo tesserato nel luglio 2012, a settembre dello stesso hanno venne trasferito, a titolo definitivo, all'A.S.D. NOCETO. "Dopo qualche giorno il portale L.N.D., relativo ai tesseramenti, nell'area della nostra società non autorizzava il trasferimento di MANFREDINI(comparendo appunto un pallino rosso). Accortisi subito del fatto, avvertimmo con una telefonata l'A.S.D. NOCETO (fatta per scrupolo, in quanto il pallino rosso era apparso anche nella loro area società), assicurandosi che avrebbero provveduto ad avvisare della cosa il calciatore. In assoluta buona fede non ci preoccupammo di controllare se il NOCETO, da li in avanti utilizzò il MANFREDINI, tant'è vero che, convinti del fatto che il NOCETO non avesse fatto disputare gare al calciatore, perché vincolato ancora con la scrivente, su richiesta dello stesso, nel mese di dicembre facemmo il trasferimento ad una terza squadra, l'A.S.D. Traversetolo". Chiede il proscioglimento della società, in quanto, dai fatti esposti "non può rispondere di un comportamento non consono di qualcun altro". Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con le parti deferite per l’applicazione dell’istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S. per : 3 mesi di inibizione (in luogo di 4 mesi come sanzione base) per il sig. PONCI LUIGI, 2 mesi di inibizione (in luogo di 3 mesi come sanzione base) per i sigg. LANDINI DANIELE e MONTANO VINCENZO, 20 giorni di squalifica (in luogo di 30 giorni come sanzione base) per il calc. MANFREDINI MATTIA, 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014 (in luogo di 5 punti come sanzione base) e l'ammenda di € 600 (in luogo di € 900 come sanzione base) per l'A.S.D. NOCETO; di poi, dopo disamina dei fatti contestati, chiede che venga riconosciuta la responsabilità oggettiva della POL. SAMPOLESE con l'ammenda di € 300. La Commissione, - letto il deferimento e la memoria presentata dalla POL. SAMPOLESE; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni concordate, con ordinanza non impugnabile dalle parti deferite, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - valutato che la condotta posta in essere dal calc. MANFREDINI integra la responsabilità oggettiva della POL. SAMPOLESE, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., - visti gli artt. 18, 19, 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. PONCI LUIGI la inibizione per mesi 3, ai sigg. LANDINI DANIELE e MONTANO VINCENZO la inibizione per mesi 2, al calc. MANFREDINI MATTIA la squalifica per giorni 20, all'A.S.D. NOCETO la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014 nonché l'ammenda di € 600 ed alla POL. SAMPOLESE l'ammenda di € 100. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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