COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 215 DEL 9.4.2014 (Gara: BOREALE – PIANOSCARANO 1949 del 23.3.2014 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 215 DEL 9.4.2014 (Gara: BOREALE – PIANOSCARANO 1949 del 23.3.2014 – Campionato Promozione) La Società PIANOSCARANO 1949, con il presente ricorso, contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in oggetto, sostenendo che l’oggetto del contendere è lo schieramento del calciatore GENTILI ANDREA, iscritto nella distinta ufficiale con la data di nascita errata, corretta dal direttode di gara prima dell’inizio della gara, controfirmata dal Dirigente della Società. Insiste la reclamante che il tutto che ha determinato il ricorso presentato dall’U.S. BOREALE, sia stato causato da una errata trascrizione della distinta ufficiale, precisando che la correzione effettuata dal Direttore di gara è a sua volta errata, in quanto non esiste tra i tesserati un GENTILE ANDREA nato nel 1988, e ciò ha ipotizzato per la Società un evidente difetto di forma. A tale riguardo, comunque, pone in evidenza la Società PIANOSCARANO che ha partecipato alla gara l’altro calciatore GENTILI ANDREA, nato il 1°.3.1994, e che pertanto l’ingresso in campo del predetto non ha comportato alcun errore dal punto di vista dell’impiego dei calciatori fuori quota. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente chiede che venga omologato il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0 – 0. Questa Commissione , in considerazione delle motivazioni di cui sopra, ha rivisitato con la dovuta attenzione tutti i movimenti verificatisi nel corso della gara, oggetto del presente ricorso, relativi alle sostituzioni effettuate dalla Società PIANOSCARANO. Premesso che dalla distinta di gara e da accertamenti esperiti, risulta in effetti, che ha partecipato all’incontro il GENTILI ANDREA nato il 30.10.1986 ( e non nel 1988) e non il GENTILI ANDREA nato il 1°.3.1994, in quanto non può ravvisarsi un errore di trascrizione, tra una data indicata nel referto 30.10.1988 e una data del 1°.3.1994. Ciò detto, ed esaminato nei dettagli quanto ha riportato il Giudice Sportivo nella propria decisione in merito alle sostituzioni avvenute nel corso della gara, riscontate anche dai taglianti consegnati all’arbitro, si evince chiaramente che la sostituzione effettuata al 32mo del secondo tempo tra il calciatore NAPOLITANO MATTEO (1996) ed il calciatore ROTONDI VILARDO (1993), ha contravvenuto a quanto previsto dal C.U. n. 1del 4.7.2013, in cui vengono indicati i limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età, e l’impiego obbligatorio di almeno tre calciatori per tutta la durata della gara, uno nato dall’1.1.1993 in poi, uno nato dall’1.1.1994 in poi e uno nato dall’1.1.1995 in poi. Infatti, con l’entrata in campo del calciatore ROTONDI (1993), in sostituzione del calciatore NAPOLITANO (1996), la Società PIANOSCARANO avendo già in campo il calciatore DIMITRI del 1993, si è venuto a trovare con due calciatore di fascia di età del 1993, contrariamente alla norma citata nel C.U. n. 1 del 4.7.2013, per cui nei suoi confronti è stata correttamente applicata la punizione sportiva della perdita della gara. Tenuto conto di quanto sopra premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. N. 227 del 18.4.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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