COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLD RANCH 97 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 17.4.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE FAIOLA DOMENICO, PER 6 GARE A CARICO DEL CLACIATORE SENNECA COSIMO, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI MATTEO E PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI CRESCENZO ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE DI LATINA CON C.U. N. 65 DEL 10.4.2014 (Gara: OLD RANCH 97 – ATLETICO GAETA del 5.4.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLD RANCH 97 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 17.4.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE FAIOLA DOMENICO, PER 6 GARE A CARICO DEL CLACIATORE SENNECA COSIMO, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI MATTEO E PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI CRESCENZO ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE DI LATINA CON C.U. N. 65 DEL 10.4.2014 (Gara: OLD RANCH 97 – ATLETICO GAETA del 5.4.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) La Soceità OLD RANCH 97 con il presente ricorso eccepisce che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina non siano rispondenti a quanto in effetti si è verificato nel corso dell’incontro, rilevando incongruenze tra quanto sanzionato nei confronti delle loro Società e quanto invece sanzionato allla squadra avversaria. Pone in evidenza la diversità di sanzione comminata al proprio calciatore SENNECA COSIMO (6 giornate di squalifica) rispetto alle 4 giornate inflitte ad un calciatore della Società GAETA, entrambi espulsi per reciproche scorrettezze. Per quanto attiene il calciatore CATALDI, segnala la ricorrente che lo stesso, innervosito per un fallo che riteneva di aver subito, mentre l’arbitro glielo assegnava contro, reagiva rivolgendo una espressione nei confronti del capitano, mentre l’arbitro riteneva fosse rivolta alla sua persona. La reclamante si lamenta del comportamento avuto dal Direttore dei gara nel secondo tempo, allorchè la squadra al termine della prima frazione di gioco, vinceva per 2 reti a 0. Confida che le sanzioni inflitte vengano rivisitate, tenuto conto dei precedenti della Società, sempre distintasi nel fair play, vincitrice di ben quattro Coppe di Disciplina di Categoria. Questa Commissione, dopo aver esaminato con la duvuta attenzione le rimostranze avanzate dalla ricorrente, innanzitutto rileva che non possono essere presi in considerazione i reclami relativi alla posizione del calciatore DI CRESCENZO ANDREA e del Dirigente FAIOLA DOMENICO, in quanto l’art. 45 del C.G.S. stabilisce che non sono impugnabili in alcuna sede i reclami avverso le squalifiche inflitte ai calciatori fino a 2 gare e l’inibizione dei dirigenti fino ad un mese. Per quanto riguarda la richiesta di riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatore SENNECA COSIMO e CATALDI MATTEO , questa Commissione, dopo aver letto il referto arbitrale che, come noto, è da considerare fonte degna ed assoluta di prova, non può che concordare con quanto sanzionato dal Giudice Sportivo competente. Infatti, come è ben evidenziato nel Comunicato Ufficiale, il comportamento del calciatore SENNECA COSIMO è stato di reiterato comportamento aggressivo nei confronti dell’avversario che tentava di colpirlo con calci e pugni. Episodio questo che costringeva l’arbitro ad interrompere il gioco per circa due minuti. Successivamente il SENNECA aggrediva violentemente l’avversario, anche egli espulso, facendolo cadere. Doveva intervenire il Dirigente per convincerlo a rientrare negli spogliatoi, da dove continuava ad offendere e minacciare l’arbitro, reiterando tale comportamento anche a fine gara. Per il calciatore CATALDI MATTEO, si legge che il predetto, una volta espulso, assumeva comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, comportamento che reiterava anche a fine gara. In considerazione di tutto ciò, si ribadisce che, le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, non trovano alcun margine di accoglimento e che le stesse appaiono congrue in relazione ai comportamenti tenuti dai predetti calciatorì. Detto tutto ciò, questa Comissione Disciplinare DELIBERA Preliminarmente dichiara inammissibili i reclami relativi al Dirigente FAIOLA DOMENICO ed al calciatore DI CRESCENZO ANDREA Di respingere il reclamo confermando le altre decisioni adottate dal Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 227 del 18.4.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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