COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL 27.3.2014 (Gara: PONTECORVO F.C. – ATLETICO MONTEPORZIO del 23.3.2014 – Campionato Jun. Prim.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL 27.3.2014 (Gara: PONTECORVO F.C. – ATLETICO MONTEPORZIO del 23.3.2014 – Campionato Jun. Prim.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante, che condanna in ogni caso il gesto compiuto dal calciatore ZANGRILLI nei confronti dell’arbitro, chiede tuttavia di rivedere la sanzione, in considerazione del particolare stato emotivo in cui trovava il giocatore, il quale, colpito da un avversario con un violento pugno al visto, che gli aveva causato abbondante fuoriuscita di sangue dal labbro, si era visto anch’egli espulso, per aver reagito al colpo ricevuto. Esaminato lo svolgimento dei fatti, questa Commissione, ritiene che effettivamente lo stato di sofferenza ed i frustrazione vissuto in quel momento dal giocatore possa aver condizionato e alterato il suo stato d’animo, inducendolo ad esprimere la sua protesta stizzosa, attraverso un gesto assolutamente riprovevole che in condizioni normali avrebbe senz’altro evitato. Tenuto conto di tale circostanza attenuante, la sanzione potrà quindi essere lievemente ridotta. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare, DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore ZANGRILLI DAMIANO al 31.12.2014, così come anticipato sul C.U. n. 227 del 18.4.2014. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it