COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL 27.3.2014 (Gara: PONTECORVO F.C. – ATLETICO MONTEPORZIO del 23.3.2014 – Campionato Jun. Prim.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI DAMIANO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201
DEL 27.3.2014
(Gara: PONTECORVO F.C. – ATLETICO MONTEPORZIO del 23.3.2014 – Campionato Jun.
Prim.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la reclamante, che condanna in ogni caso il gesto compiuto dal calciatore ZANGRILLI nei confronti
dell’arbitro, chiede tuttavia di rivedere la sanzione, in considerazione del particolare stato emotivo
in cui trovava il giocatore, il quale, colpito da un avversario con un violento pugno al visto, che gli
aveva causato abbondante fuoriuscita di sangue dal labbro, si era visto anch’egli espulso, per aver
reagito al colpo ricevuto.
Esaminato lo svolgimento dei fatti, questa Commissione, ritiene che effettivamente lo stato di
sofferenza ed i frustrazione vissuto in quel momento dal giocatore possa aver condizionato e
alterato il suo stato d’animo, inducendolo ad esprimere la sua protesta stizzosa, attraverso un
gesto assolutamente riprovevole che in condizioni normali avrebbe senz’altro evitato.
Tenuto conto di tale circostanza attenuante, la sanzione potrà quindi essere lievemente ridotta.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore ZANGRILLI DAMIANO al 31.12.2014,
così come anticipato sul C.U. n. 227 del 18.4.2014.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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