COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE REANDA CARLO MARIA (TESS. NAVY JUNIORS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014 (Gara: VIS ROMA NUOVA – NAVY JUNIORS del 6.4.2014 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 231/CDT del 28/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE REANDA CARLO MARIA (TESS. NAVY JUNIORS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014 (Gara: VIS ROMA NUOVA – NAVY JUNIORS del 6.4.2014 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore REANDA CARLO MARIA al 30.9.2014. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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