COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 23.01.2014 a carico di: 1. CASAZZA Lara, Presidente della AC VIGEVANO CALCIO SRL, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS e dell’Art. 8, 15 comma, del CGS in relazione all’Art. 94 ter comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al CU n. 4 stagione 2012/2013 nei termini previsti con la quale è stata condannata a corrispondere all’allenatore VIVIANI Mauro la somma di Euro 7.502,00; 2. AC VIGEVANO CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 23.01.2014 a carico di: 1. CASAZZA Lara, Presidente della AC VIGEVANO CALCIO SRL, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS e dell'Art. 8, 15 comma, del CGS in relazione all'Art. 94 ter comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al CU n. 4 stagione 2012/2013 nei termini previsti con la quale è stata condannata a corrispondere all'allenatore VIVIANI Mauro la somma di Euro 7.502,00; 2. AC VIGEVANO CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, - rilevato che i fatti di cui al deferimento sono stati pienamente comprovati dalla documentazione in atti; - rilevato che nessuno è comparso avanti Questa Commissione nonostante i deferiti siano stati regolarmente convocati e che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del Presidente della AC VIGEVANO CALCIO sei mesi di inibizione; - a carico della società AC VIGEVANO o un punto di squalifica ed Euro 1.500,00 di ammenda. OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti risulta che la delibera del Collegio Arbitrale pubblicata sul CU n. 4 stagione 2012/2013 con la quale la AC VIGEVANO CALCIO SRL è stata condannata a corrispondere al sig. VIVIANI Mauro la somma di euro 7.502,00 non è stata adempiuta nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia, come comprovato in atti. Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art. 94 ter comma 13 NOIF e merita di essere sanzionato tenuto conto delle circostanze emerse nel dibattimento del procedimento. PQM la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del CGS e dell'art 8 comma 9 del CGS in relazione all'art 94 ter comma 13, delle NOIF da parte del Presidente della AC VIGEVANO CALCIO SRL sig.ra CASAZZA Lara e la violazione dell'art. art 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta della società AC VIGEVANO CALCIO SRL. Commina al Presidente della AC VIGEVANO CALCIO SRL Sig.ra CASAZZA Lara l'inibizione per mesi sei e alla società AC VIGEVANO CALCIO SRL un punto di penalizzazione e l'ammenda di Euro 1.000,00. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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