COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. C.O.B. 91 – Camp. Promozione Gir. B Gara del 06.04.2014 tra Tritium / C.O.B. 91 C.U. n. 49 del CRL datato 10.04.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.S. C.O.B. 91 - Camp. Promozione Gir. B
Gara del 06.04.2014 tra Tritium / C.O.B. 91
C.U. n. 49 del CRL datato 10.04.2014.
La società A.S. COB 91 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminatagli dal GS per quattro gare al calciatore TINAZZO Emanuele – per aver spinto l’arbitro col petto -
lamentando come la sanzione sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal referto arbitrale, emerge come il calciatore si sia in effetti avvicinato all’arbitro, spingendolo tuttavia lievemente con il petto, senza farlo cadere. Pur condannando il gesto posto in essere dal calciatore, questa Commissione ritiene di mitigare lievemente la sanzione, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati. Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE
La squalifica comminata al giocatore TINAZZO Emanuele a tre gare e dispone l’accredito della
relativa tassa.
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