COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio VICINI ROBERTO Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 06.04.2014 tra Castelletto Ostiano / Marini C.U. n. 37 della Delegazione di Cremona datato 10.04.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo in proprio VICINI ROBERTO Camp. 2° Categoria Gir. J
Gara del 06.04.2014 tra Castelletto Ostiano / Marini
C.U. n. 37 della Delegazione di Cremona datato 10.04.2014.
Il sig. VICINI ROBERTO ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminatagli dal GS per tre gare, per aver proferito un’espressione blasfema, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto a quanto accaduto. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : la sanzione debba essere lievemente mitigata, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione.
Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica comminata al giocatore VICINI Roberto a due gare e dispone l’accredito della relativa tassa.
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