COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD CALCIO CERESARESE – Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 06.04.2014 tra US Cannatese / ASD Ceresarese C.U. n. 37 della Delegazione di Mantova datato 10.04.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD CALCIO CERESARESE - Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 06.04.2014 tra US Cannatese / ASD Ceresarese C.U. n. 37 della Delegazione di Mantova datato 10.04.2014. La società ASD CALCIO CERESARESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha ritenuto non sussistere i presupposti tali da giustificare la sospensione della partita, con conseguente ripetizione della stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dall’esame degli atti è emerso come non vi fossero, in effetti, condizioni così gravi da dover giustificare la sospensione della gara. Inoltre, l’arbitro ha preso tale decisione senza mettere in atto tutte le preventive e necessarie procedure del caso. Ne consegue come la decisione del GS sia ritenuta condivisibile da questa Commissione. Tanto premesso RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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