COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale -dei sigg.ri SCRIBE Eugenio, BOERO Pierfranco e TRIBERTI Monica, all’epoca dei fatti dirigenti della società Sandamianese ed attualmente dirigenti della A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO, nonché del sig. RABINO Enrico, dirigente A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 (rectius art. 34) comma 1 del Regolamento L.N.D.; -della società A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato RABINO Enrico, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale -dei sigg.ri SCRIBE Eugenio, BOERO Pierfranco e TRIBERTI Monica, all’epoca dei fatti dirigenti della società Sandamianese ed attualmente dirigenti della A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO, nonché del sig. RABINO Enrico, dirigente A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 (rectius art. 34) comma 1 del Regolamento L.N.D.; -della società A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato RABINO Enrico, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 26.2.14 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione i sigg.ri SCRIBE Eugenio, BOERO Pierfranco, TRIBERTI Monica e RABINO Enrico, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, i primi tre in qualità di dirigenti della A.S.D. SANDAMIANESE ed il quarto di dirigente della A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO, organizzato sotto l’egida di tale ultima società due tornei (in data 26.5.2013 il memorial L. Zambonardi ed in data 9.6.2013 un torneo a Montegrosso d’Asti) senza la prescritta autorizzazione federale e facendo partecipare tesserati della categoria Pulcini della Società Sandamianese in assenza di nulla osta. Deferiva al società A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO per violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato del proprio tesserato sig. RABINO Enrico, ovvero degli altri soggetti deferiti per avere svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S. All’udienza del 19.4.13, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed i sigg.ri SCRIBE Eugenio, BOERO Pierfranco, TRIBERTI Monica e RABINO Enrico, nonchè il sig. ANASTASIO Francesco in qualità di presidente della A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Tutte le parti richiedevano procedersi con il giudizio, adducendo che il torneo in Montegrosso d’Asti non era stato organizzato da loro, bensì dalla locale Associazione Sportiva, che i pulcini della Sandamianese avevano partecipato ai tornei con i colori della società di appartenenza e dunque che non era necessario alcun nulla osta da parte della stessa, che la mancata richiesta di nulla osta alla Federazione era avvenuta in totale buona fede, non essendo al corrente del fatto che tale richiesta fosse necessaria. Per tali ragioni chiedevano di essere prosciolti da ogni addebito. Il Procuratore Federale richiedeva l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei per ciascun deferito e della ammenda di € 1.000,00 per la società A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, originato da una segnalazione della A.S.D. Sandamianese, ritiene anzitutto che debba trovare conferma quanto asserito dai deferiti in merito all’estraneità degli stessi relativamente al torneo in Montegrosso d’Asti; infatti dall’esame degli atti non vi è prova di un loro coinvolgimento nell’organizzazione di tale torneo. Per quanto riguarda invece il memorial L. Zambonardi, premesso che non è in contestazione l’organizzazione di tale evento da parte dei deferiti, la pur evidente buona fede degli stessi nonché il fatto che la Sandamianese parrebbe in effetti essere stata al corrente della partecipazione dei propri tesserati al torneo non è sufficiente ad escludere la loro responsabilità per non avere richiesto alla Federazione l’autorizzazione prescritta dall’art. 34 comma 1 del Regolamento L.N.D., in quanto la mancata conoscenza delle norme e dei regolamenti federali non può costituire una valida scriminante. Non v’è dubbio quindi che i sigg.ri SCRIBE Eugenio, BOERO Pierfranco, TRIBERTI Monica e RABINO Enrico abbiano violato l’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall’art. dall’art. 34 comma 1 del Regolamento LND e che conseguentemente la loro condotta debba essere sanzionata; per le stesse ragioni dovrà essere sanzionata anche la A.D.S. SPARTAK SAN DAMIANO, che ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato dei propri tesserati e dei soggetti che, come nel caso di specie, abbiano svolto attività nel suo interesse. Tuttavia, tenuto conto da un lato del fatto che gli addebiti sono relativi unicamente all’organizzazione di un solo torneo e non di due e dall’altro lato del fatto che effettivamente i comportamenti dei deferiti debbano essere valutati tenendo conto della loro buona fede, l’entità delle sanzioni potrà essere decisamente più contenuta rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA -Commina ai sigg.ri SCRIBE Eugenio, BOERO Pierfranco, TRIBERTI Monica e RABINO Enrico la sanzione di mesi due di inibizione per ciascuno di essi. -Commina alla A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO la sanzione dell’ammenda di 300,00.
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