COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della Società AUXILIUM CALCIO SALUZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 43 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 17.4.2014 in riferimento alla gara VILLAFALLETTO – AUXILIUM CALCIO SALUZZO del 13 aprile 2014 valida per il Campionato di II categoria – Girone O
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Ricorso della Società AUXILIUM CALCIO SALUZZO avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 43 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 17.4.2014 in riferimento alla gara VILLAFALLETTO – AUXILIUM CALCIO SALUZZO del 13
aprile 2014 valida per il Campionato di II categoria – Girone O
Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al ai giocatori MARTINO Mattia (squalifica per 3 gare), COSTA Gianluca (sq. per 2 gare). Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.
D’altra parte le stesse osservazioni difensive non sono idonee a sostenere una descrizione fattuale
diversa, ma – a tutto concedere – consentono di darne una lettura in termini di minore gravità.
L’unico punto da affrontare, quindi, è quello relativo all’entità della sanzione inflitta al giocatore
MARTINO (la squalifica del COSTA non è impugnabile poiché inferiore al mimino consentito ed il
ricorso sul punto va dichiarato inammissibile). Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato.
Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di
giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.
Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, i fatti contestati nella vicenda appaiono tali da meritare una sanzione inferiore a quella comminata ovvero pari a quella inflitta dallo stesso G.S. al giocatore avversario che ha provocato la reazione del MARTINO. P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 43
del 17.4.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, delibera di:
•ridurre a 2 giornate di squalifica la sanzione inflitta a MARTINO Mattia;
Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sanzione inflitta al giocatore COSTA Gianluca. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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