COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale e) Ricorso proposto dalla Società CARAMAGNESE avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 41 del 03/04/2014 – Delegazione Provinciale di Cuneo – gara CARAMAGNESE – SAN CHIAFFREDO del 28/03/2014 – campionato di III categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Ricorso proposto dalla Società CARAMAGNESE avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 41 del 03/04/2014 – Delegazione Provinciale di Cuneo – gara CARAMAGNESE - SAN CHIAFFREDO del 28/03/2014 – campionato di III categoria – Girone A
Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società U.S.
CARAMAGNESE ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di assegnazione di gara persa, nonché avverso le decisioni disciplinari adottate nei confronti dei propri tesserati. In particolare, nel corso dell’incontro in oggetto, a seguito di una colluttazione tra i giocatori Ghigo Mattia (SAN CHIAFFREDO) e Tuninetti Alex (CARAMAGNESE), entrambi attinti da provvedimento di espulsione, si scatenavano le proteste dei giocatori della Caramagnese che circondavano l’arbitro, con il tesserato Tuninetti Alex che tentava di aggredire il direttore di gara e minacciava di percosse il Ghigo, impedendogli l’uscita dal campo. Ne scaturiva una rissa nella quale erano principalmente coinvolti i giocatori della Caramagnese. L’arbitro riteneva espulsi i tesserati Tuninetti Fabrizio, capitano, Mellacca Roberto, Milani Stefano e Del Vecchio Maurizio, tutti della Caramagnese. Al solo fine di tutelare la propria incolumità e quella dei giocatori avversari, il direttore di gara ometteva la notifica dei provvedimenti di espulsione, ma era costretto a sospendere la gara per mancanza del numero minimo di giocatori in campo della Società Caramagnese. La ricorrente lamenta l’eccessività delle squalifiche comminate ai tesserati Tuninetti Alex e Mellacca Roberto (quattro turni), nonché prive di fondamento le squalifiche ai giocatori Tuninetti Fabrizio (quattro turni), Milani Stefano e Del Vecchio Maurizio (due turni), in quanto del tutto estranei ai fatti. A tali doglianze segue il ricorso avverso l’assegnazione della gara persa, in quanto secondo la ricorrente la partita poteva essere tranquillamente proseguita ed è stata sospesa soltanto a causa di espulsioni del tutto ingiustificate. L’esame degli atti di gara ed in particolare del supplemento di rapporto redatto dall’arbitro non lascia spazio alcuno ad eventuali riforme delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo. Le condotte dei tesserati sono state oggetto di specifica e dettagliata descrizione, i responsabili sono stati individuati in modo preciso e correttamente attinti dai provvedimenti di espulsione. Ineccepibile, pertanto, anche la decisione di sospendere l’incontro causa la mancanza del numero minimo dei giocatori della Caramagnese. Ciò premesso e considerato la Commissione Disciplinare r i g e t t a il ricorso proposto dalla U.S. CARAMAGNESE. Si dispone l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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