COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della “U.S.D. Marsiliana” avverso la decisione del GST che ha sanzionato il calciatore Andrea Fratini con una squalifica fino al 27/03/2015. C.U. n. 53 del 27/03/2014.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della “U.S.D. Marsiliana” avverso la decisione del GST che ha sanzionato il calciatore Andrea Fratini con una squalifica fino al 27/03/2015. C.U. n. 53 del 27/03/2014. Espulso per aver offeso e minacciato l’arbitro, al momento della notifica del cartellino rosso si avvicinava al D.G. e lo colpiva al petto con la mano aperta. Il colpo ricevuto faceva arretrare l’arbitro di circa un metro, provocandogli dolore per alcuni minuti. Al termine della gara,a causa del riacutizzarsi del dolore, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso Ospedaliero dove,per un leggero trauma allo sterno,gli venivano riconosciuti quattro giorni di prognosi S.C. A seguito di tali avvenimenti il G.S. sanzionava il calciatore in questione con una squalifica di 12 mesi. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società Marsiliana. Quest’ultima afferma che il proprio tesserato ha avuto soltanto un piccolo gesto di stizza dopo l’espulsione. Ma il gesto era assolutamente privo di qualsiasi intento aggressivo o minaccioso. La reclamante ritiene, pertanto,che l’arbitro abbia voluto amplificare gli episodi contestati e riporta di come, a fine gara, il proprio D.S. si sia recato presso lo spogliatoio dell’arbitro per chiedere spiegazioni, in merito ad alcune sue decisioni, e si sia sentito rispondere che era lui che decideva come voleva. Chiede pertanto un “ riesame “ della squalifica. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara descrive dettagliatamente la condotta del calciatore, confermando di fatto quanto già descritto in sede di rapporto gara. Si sofferma in maniera precisa su quanto accaduto a fine gara, in relazione alla visita del D.S. della Marsiliana presso il suo spogliatoio. Descrive la condotta del dirigente come maleducata e scortese e, una volta invitato ad abbandonare lo spogliatoio, proferiva frasi irriguardose. Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti contestati al tesserato in questione. I fatti descritti dal D.G. divergono notevolmente dalla versione della reclamante che appare,inoltre, alquanto schematica e priva di descrizione,sostenendo solo che la condotta del calciatore era priva di intenti aggressivi o minacciosi. La sanzione appare calibrata rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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