COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’U.S.D. Don Bosco Fossone avverso la squalifica per 4 gg. inflitta dal G.S. Massa al calciatore Biggi Tommaso Oggetto: C.U. n. 39 del 27.03.2014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’U.S.D. Don Bosco Fossone avverso la squalifica per 4 gg. inflitta dal G.S. Massa al calciatore Biggi Tommaso Oggetto: C.U. n. 39 del 27.03.2014 Reclama la U.S.D Don Bosco Fossone avverso la squalifica per 4 gg. inflitta dal G.S. Massa al calciatore Tommaso Biggi, con la seguente motivazione: 'Per aver appoggiato la propria fronte contro quella di un avversario, in reazione, prontamente fermato dall'intervento del D.g. Nel recinto spogliatoi cercava di venire nuovamente a contatto con l'avversario anch'egli espulso, non riuscendovi per l'intervento del custode del campo e del Commissario di Campo (Rapporto Commissario di Campo)'. La società contesta il provvedimento impugnato, rilevando che il Biggi veniva provocato per tutto il tempo dagli avversari e, in particolare, dal calciatore Sarni il quale, con fare intimidatorio, lo minacciava di adire le vie di fatto appoggiandogli la testa alla propria fronte, cercando nuovamente il contatto fisico alla notifica dell'espulsione. La reclamante evidenzia che Biggi si limitava a contrastare le provocazioni dell'avversario nel tentativo di allontanarsi per evitare ulteriori conseguenze; ciò anche per quanto avvenuto nel recinto spogliatoi dove il Sarni e un altro giocatore avversario tentavano di venire a contatto con il Biggi, non riuscendovi per il tempestivo intervento del custode del campo. La reclamante ritiene ingiusta e sproporzionata la sanzione inflitta al calciatore dal Giudice Sportivo, chiedendone una riduzione, soprattutto se parametrata alla condotta e all'entità della squalifica comminata al giocatore avversario Sarni (4 gg.). La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il reclamo è fondato e, pertanto, merita accoglimento. L'Arbitro, al quale è stato chiesta un'integrazione probatoria, ha fornito un'ampia descrizione dei fatti precisando, con dovizia di particolari, le condotte poste in essere dai tesserati coinvolti nella contesa (Biggi e Sarni). In particolare, dalle risultanze arbitrali non emerge conferma di quanto sostenuto dalla reclamante circa l'intento del Biggi di sottrarsi dal contatto con l'avversario, invero si evidenzia che 'il Biggi poneva in essere il medesimo comportamento nei confronti del Sarni e che il tempestivo intervento dell'Arbitro 'impediva ad entrambi di venire alle vie di fatto'. Sotto questa prospettiva, pertanto, risulta pienamente fondata la responsabilità del Biggi per aver partecipato allo scontro fisico con il diretto contendente e per aver poi, in prossimità dell'area antistante gli spogliatoi, cercato di venire a contatto con quest'ultimo, non riuscendovi solo per il tempestivo intervento del custode del campo. Il reclamo appare, tuttavia, meritevole di accoglimento in punto di richiesta di riduzione della sanzione, in quanto, a differenza del Sarni, il Biggi non ha assunto un comportamento ostativo al provvedimento di allontanamento notificato dal Diretto di gara. Sanzione come da dispositivo. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Accoglie il reclamo proposto dall’U.S.D. Don Bosco Fossone, e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Tommaso Biggi a 3 gg; -Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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