COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n.39 del 19.03.2014 Reclamo dell’Associazione sportiva dilettantistica Virtus Bottegone avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pistoia al calciatore Giovanni Mussato fino al 19.01.2015 (10 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n.39 del 19.03.2014 Reclamo dell’Associazione sportiva dilettantistica Virtus Bottegone avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pistoia al calciatore Giovanni Mussato fino al 19.01.2015 (10 mesi). Con rituale reclamo l’A.S.D. Virtus Bottegone impugna il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Giovanni Mussato fino al 19.01.2015, con la seguente motivazione: ‘a fine gara al momento di salutare il D.g. si sputava sulla mano con la quale stringeva poi quella del D.g. che gli aveva a sua volta porto la sua’. La società chiede una revisione totale o parziale della pena inflitta al calciatore, sostenendo che dall’esame del referto non risulta alcuna azione palese che possa giustificare la volontà del Mussato di sputare nella propria mano per poi porgerla verso l’Arbitro. A riprova rileva che l’Arbitro afferma di essersi reso conto dello sputo solo dopo aver verificato la propria mano. Rileva inoltre la società che si è trattato di un equivoco, chiedendo alla Commissione di valutare con attenzione le seguenti circostanze: i calciatori potevano essere sudati, raffreddati o aver portato borracce d’acqua. Rileva altresì che il Mussato nel corso della gara non è stato coinvolto in episodi di protesta nei confronti dell’Arbitro e che il liquido da quest’ultimo riscontrato sulla propria mano avrebbe potuto essere, con le stesse probabilità, sudore o acqua della borraccia. Insiste pertanto, nell’evidenziare che non vi è certezza sul fatto rilevando, in ogni caso, la giovane età del calciatore. La Commissione, riunitasi in camera di consiglio, così decide. La reclamante fonda la richiesta di revisione, totale o parziale, del provvedimento impugnato sul presupposto della ‘non certezza’ del fatto, rilevando l’erronea percezione da parte dell’Arbitro di quanto avvenuto. Invero, le risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio sono dirette ad avvalorare la responsabilità del calciatore in ordine all'addebito contestato. Valga il vero. Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Ciò detto e premesso, l’Arbitro al quale è stata chiesta un’integrazione istruttoria e, in particolare, di fornire precisazioni di fatto sugli aspetti controversi della questione, ha confermato l’episodio oggetto di contestazione, descrivendo con dovizia di particolari l’intera dinamica dei fatti. L’Arbitro, infatti, ha evidenziato di essere rimasto singolarmente sorpreso dalle modalità con le quali il Massuto lo aveva salutato, in quanto quest’ultimo, al momento della stretta di mano, gli aveva ‘stranamente’ massaggiato con le dita il palmo della mano. L’Arbitro ha evidenziato inoltre, una volta terminato il saluto, di aver notato ‘inconfondibilmente la chiosa sfilacciata di uno sputacchio grande all’incirca come una moneta’. La descrizione dei fatti effettuata dal Direttore di gara appare meritevole di credibilità oltre ogni ragionevole dubbio, risultando pertanto decisiva nel fondare – ad avviso del Giudicante - la responsabilità del calciatore per quanto oggetto di contestazione, essendo venuti meno quei profili di dubbio e di incertezza ipotizzati dalla reclamante sulla sussistenza del fatto. Passando al giudicato sull’entità della sanzione, il Collegio ritiene doversi procedere ad una rivisitazione della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, nel senso di ri-determinare in peggio la misura della squalifica comminata al calciatore, ciò in forza del costante orientamento seguito dalla Commissione nei casi di specie e tenuto conto, peraltro, che nella condotta del 'giovane' calciatore emergono elementi di premeditazione e di scaltrezza che mal si conciliano con una decisione che sia finalizzata alla sola reiezione del reclamo. Sanzione come da dispositivo. P.Q.M. la C.D.T.T.: - Respinge il reclamo e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, infligge al calciatore Giovanni Massuto la squalifica fino al 19.03.2015 (12 mesi). - Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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