DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16.04.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 8/ 3/2014 MONOSPOLIS S.R.L. – HINTERREGGIO CALCIO SRL

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16.04.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 8/ 3/2014 MONOSPOLIS S.R.L. - HINTERREGGIO CALCIO SRL Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società MONOSPOLIS S.R.L., con il quale la società reclamante chiede di considerare la mancata disputa della gara MONOSPOLIS S.R.L. - HINTERREGGIO CALCIO SRL del 8/3/2014 attribuibile a grave colpa e inadempienza della società HINTERREGGIO CALCIO SRL non sussistendo i presupposti di cui all’art. 55 NOIF; - letta la relazione della Procura Federale fatta pervenire in via d’urgenza in data 15/4/2014 a codesto ufficio, nella quale si osserva che sebbene dalla documentazione fornita e dalle risultanze della società HINTERREGGIO esistevano oggettive difficoltà ad intraprendere e disputare quel giorno la gara e sebbene gli sforzi compiuti dal Segretario sig. Massimo Bandiera con telefonate e scambio continuo di SMS, al fine di cercare di convincere il collega di Monopoli a posticipare l’incontro in questione pur tuttavia il comportamento della società HINTERREGGIO non appare in linea con le norme regolamentari della F.I.G.C posto che la medesima Società si sarebbe potuta organizzare per tempo, intraprendendo qualsivoglia iniziativa utile per raggiungere Monopoli e per disputare la gara. Appare, inoltre, non giustificata l’assoluta mancanza da parte della Società HINTERREGGIO di qualunque iniziativa volta a reperire un mezzo sostitutivo per raggiungere Monopoli posto che in sei ore tale località poteva essere tranquillamente raggiunta sia con altro pullman che con autovetture e/o furgoni, all’uopo adibiti e qualora fossero anche ripartiti alle 9:30-10:00 da Reggio Calabria sarebbero potuti arrivare a Monopoli e disputare regolarmente la partita in calendario, considerando come termine ultimo per iniziare la gara le ore 16:15, compresi i 45’ d’attesa. P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società HINTERREGGIO CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 1.000 quale prima rinuncia; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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