COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 235/CDT del 02/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CIOTTOLI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 45 DEL 3.4.2014 (Gara: ATLETICO ALATRI FUTSAL – FUTSAL CECCANO del 29.3.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 235/CDT del 02/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CIOTTOLI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 45 DEL 3.4.2014 (Gara: ATLETICO ALATRI FUTSAL – FUTSAL CECCANO del 29.3.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe della Società FUTSAL CECCANO che riconduce il gesto del proprio calciatore CIOTTOLI ROBERTO (colpo alle spalle dell’arbitro senza conseguenze) ad un mero atto involontario durante una protesta dei dirigenti della squadra, a fine gara, e la richiesta di una conseguente riduzione della squalifica a carico del tesserato; considerato che dalla lettura degli atti ufficiali si ricava ben altra descrizione dell’episodio: il CIOTTOLI, a fine gara, colpiva l’arbitro dietro la schiena senza causargli conseguenze. Tenuto conto che il comportamento del citato calciatore, di per se inaccettabile, non ha comunque provocato il minimo danno al Direttore di gara, per cui la squalifica va sicuramente ridimensionata, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CIOTTOLI ROBERTO al 31.10.2014, così come anticipato sul C.U. n. 227 CDT del 18.4.2014. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it