COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 235/CDT del 02/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTELANICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 A CARICO DEL CALCIATORE NAPOLI MANUEL E DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 216 DEL 10.4.2014 (Gara: BELLEGRA OLEVANO – REAL MONTELANICO del 6.4.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 235/CDT del 02/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTELANICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 A CARICO DEL CALCIATORE NAPOLI MANUEL E
DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 216 DEL 10.4.2014
(Gara: BELLEGRA OLEVANO – REAL MONTELANICO del 6.4.2014 – Campionato II
Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore NAPOLI MANUEL al 31.12.2015 e di
confermare l’ammenda di €100,00.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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