COMITATO REGIONALE LIGURIA COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 65 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 45 – Reclamo società A.P.D. Intercomunale Beverino avverso la squalifica dei calciatori Jacopo Erigozzi e Mattia Formai fino al 30/06/2016. Gara Costa di Luni Marinella – Intercomunale Beverino del 30 marzo 2014 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 45 del 3 aprile 2014 Delegazione Provinciale di La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 65 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 45 – Reclamo società A.P.D. Intercomunale Beverino avverso la squalifica dei calciatori Jacopo Erigozzi e Mattia Formai fino al 30/06/2016. Gara Costa di Luni Marinella - Intercomunale Beverino del 30 marzo 2014 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 45 del 3 aprile 2014 Delegazione Provinciale di La Spezia. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di averla sospesa al 37° minuto del primo tempo non essendo più in condizioni psico fisiche di continuarla perché, a seguito dell’espulsione di un calciatore dell’A.P.D. Intercomunale Beverino, era stato attorniato da tutti i calciatori e da un dirigente della stessa società e in quel frangente il calciatore Jacopo Erigozzi lo spingeva e lo colpiva alla schiena con un forte calcio che gli procurava dolore. Mentre si allontanava per raggiungere lo spogliatoio, scortato e protetto dal capitano della squadra avversaria, era stato nuovamente colpito con un calcio alla schiena sferratogli dal calciatore Mattia Formai dell’A.P.D. Intercomunale Beverino che gli aveva procurato dolore. Successivamente l’arbitro era ricorso alla struttura pubblica che rilasciava certificato medico con prognosi di giorni sette. Dal che le squalifiche dei due calciatori fino al 30 giugno 2016. Con reclamo ritualmente proposto la Società lamenta ed eccepisce: per Jacopo Erigozzi l’eccessività della sanzione perché il gesto compiuto è privo di premeditazione con conseguenze minime per l’arbitro, per cui chiede la riduzione della squalifica a misura più equa; per Mattia Formai l’estraneità a fatti da attribuirsi ad altro soggetto più precisamente al calciatore Thomas Orsetti del quale allega dichiarazione di responsabilità, con richiesta di affrancamento della squalifica o, nel caso della denegata ipotesi che non sia ammessa la versione dello scambio di persona, della riduzione della sanzione a misura più equa secondo quanto richiesto per Jacopo Erigozzi. Le eccezioni proposte del sodalizio reclamante non possono trovare accoglimento e vanno respinte. L’arbitro, raggiunto telefonicamente, ha dato piena conferma a quanto già riferito nel resoconto di gara, documento che nel giudizio sportivo prevale sulle dichiarazioni di parte, inviando a mezzo telefax supplemento di rapporto nel quale conferma di aver identificato nel calciatore Mattia Formai l’autore del calcio subito mentre rientrava nello spogliatoio. Le squalifiche, appropriate ai gravi atti di violenza compiuti nei confronti del direttore di gara, vanno pertanto confermate non ravvisandosi circostanze attenuanti che possano mitigarle; anzi, per il Formai sussiste l’aggravante della giovane età essendo il soggetto infraventenne e per l’Erigozzi quella di rivestire la qualifica di capitano della società. Si ricorda inoltre che non è possibile il raffronto tra le sanzioni con altre irrogate per casi ritenuti analoghi specialmente quando il giudizio è emesso, come prospettato dalla reclamante, da organi di disciplina di delegazioni diverse: ogni caso fa storia a sé e la valutazione non può che avvenire dall’esame dei resoconti arbitrali delle singole gare. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it