COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 24.03.2014 a carico di: JESUS LOPES Ricardo, per violazione di agli Artt. 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione all’Art. 40 comma 11 bis NOIF, per falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 24.03.2014 a carico di: JESUS LOPES Ricardo, per violazione di agli Artt. 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione all'Art. 40 comma 11 bis NOIF, per falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, - rilevato che i fatti di cui al deferimento sono stati pienamente comprovati dalla documentazione in atti; - rilevato che nessuno è comparso avanti Questa Commissione alla riunione del 24 aprile 2014 nonostante i deferiti siano stati regolarmente convocati e avvisati e che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del calciatore JESUS LOPES Ricardo tre mesi di squalifica da scontarsi quando sarà nuovamente tesserato. OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti risulta che il calciatore ha rilasciato una dichiarazione risultata non veritiera in merito al proprio tesseramento presso una società appartenente Federazione Straniera in violazione Artt. 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione all'Art. 40 comma 11 bis NOIF . PQM la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui agli Artt. 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione all'Art. 40 comma 11 bis NOIF . COMMINA - calciatore JESUS LOPES Ricardo tre mesi di squalifica da scontarsi quando sarà nuovamente tesserato. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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