COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 21.03.2014 a carico di: COLOMBO Angelo, per violazione dell’Art. 1 comma 1 CGS in relazione all’Art. 3.6 del CU n. 1 SGS, per aver permesso provino/allenamento senza procedere alle prescritte richieste di autorizzazione della società di appartenenza (ARDISCI E SPERA 1906) del calciatore GALDINI Matteo invitandolo ad un raduno che aveva effettivamente luogo in data 11.1.2012, presso il centro sportivo di BIONE di Lecco.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 21.03.2014 a carico di: COLOMBO Angelo, per violazione dell'Art. 1 comma 1 CGS in relazione all'Art. 3.6 del CU n. 1 SGS, per aver permesso provino/allenamento senza procedere alle prescritte richieste di autorizzazione della società di appartenenza (ARDISCI E SPERA 1906) del calciatore GALDINI Matteo invitandolo ad un raduno che aveva effettivamente luogo in data 11.1.2012, presso il centro sportivo di BIONE di Lecco. INVERNIZZI Sergio, per violazione dell'Art. 1 comma 1 CGS in relazione all'Art. 3.6 del CU n. 1 SGS, per i fatti di cui sopra in relazione al rapporto di immedesimazione organica in quanto Presidente della Società Lecco Calcio 1912 all'epoca dei fatti; LECCO CALCIO 1912, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4 commi 1 e 2 del CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti COLOMBO Angelo ed INVERNIZZI Sergio, preso atto che il rappresentante della Procura ed il deferito hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini  per INVENIZZI Sergio due mesi di inibizione da scontarsi quando sarà nuovamente tesserato; preso atto che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare al deferito COLOMBO Angelo tre mesi di squalifica ed alla deferita LECCO CALCIO 1912 Euro 1.000,00 di ammenda. preso atto che il sig. COLOMBO Angelo, difeso dall'avv. Stefano Solalori, ha eccepito l'incompetenza della Commissione Disciplinare Territoriale a decidere in merito al deferimento in quanto il COLOMBO all'epoca dei fatti era abilitato ad esercitare l'attività di allenatore e come tale è comunque soggetto al giudizio della Commissione Disciplinare Tecnica deputata a giudicare gli allenatori ed ha chiesto nel merito l'assoluzione con formula piena. OSSERVA il comportamento addebitato al deferito INVENRIZZI Sergio risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA ad INVERNIZZI Sergio due mesi di inibizione da scontarsi quando sarà nuovamente tesserato. Rilevato che l'eccezione di incompetenza della Commissione Disciplinare Territoriale, sollevata da COLOMBO Angelo, risulta fondata in quanto competente a decidere sui comportamenti tenuti dagli allenatori abilitati è devoluta alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico e ciò indipendentemente se questi sono o meno tesserati, ai sensi del combinato disposto degli Artt 2 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per fatti avvenuti lontano dal terreno di giuoco e non segnalati dall'arbitro nel proprio rapporto; DICHIARA la propria incompetenza a favore della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, invitando la Procura Federale a deferire l'allenatore COLOMBO Angelo avanti la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Rilevato infine che sussiste e risulta provata la responsabilità della società CALCIO LECCO 1912 a titolo di responsabilità diretta in ordine al comportamento tenuto dall'allora presidente, INVERNIZZI Sergio, COMMINA alla CALCIO LECCO 1912 Euro 1.000,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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