COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. BOYS BELLINZAGO CALCIO 5 – Camp. C1 Gir. A Gara del 31.01.2014 tra Boys Bellinzago Calcio 5 / Videoton Crema C5 C.U. n. 49 del CRL datato 10.04.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 30/04/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.S. BOYS BELLINZAGO CALCIO 5 – Camp. C1 Gir. A
Gara del 31.01.2014 tra Boys Bellinzago Calcio 5 / Videoton Crema C5
C.U. n. 49 del CRL datato 10.04.2014
La società A.S. BOYS BELLINZAGO CALCIO 5 ha fatto pervenire in data 11.04.14 a mezzo telefax una comunicazione denominata “preannuncio di reclamo” assolutamente generica e priva dei requisiti previsti dall’art. 33 CGS per essere considerata in modo legittimo reclamo avverso la decisione del GS.
Tanto premesso e ritenuto dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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