COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ORATORIO CALCINATO CALCIO a 5 ASD. Gara play-off dell’11-04-2014 tra ASDP. San Pietro / ASD Oratorio Calcinato C5 C.U. n. 50 del CRL datato 17-04-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ORATORIO CALCINATO CALCIO a 5 ASD. Gara play-off dell'11-04-2014 tra ASDP. San Pietro / ASD Oratorio Calcinato C5 C.U. n. 50 del CRL datato 17-04-2014 La società ORATORIO CALCINATO C.5 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LILONI Francesco per 1(una) gara, lamentando che nessun comportamento offensivo si è verificato da parte del calciatore sanzionato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il reclamo in oggetto non merita di essere accolto; il provvedimento disciplinare disposto dal GS non è impugnabile. Infatti, l'art. 45 comma 3 lett. A del CGS., recita: squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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