COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. – U.S.D. STELLA JONICA del 10.04.2014 (Reclamo della U.S.D. STELLA JONICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo a carico della Società per ammenda di € 900,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 74 del C.R. Puglia – LND in data 17.04.2014).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 30.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. – U.S.D. STELLA JONICA del 10.04.2014 (Reclamo della
U.S.D. STELLA JONICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo a carico della
Società per ammenda di € 900,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 74 del C.R.
Puglia – LND in data 17.04.2014).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Effettuati i necessari accertamenti;
Rilevato che gli episodi verificatisi a fine gara da parte di alcuni sostenitori della Società U.S.D. STELLA
JONICA possono ritenersi meramente ingiuriosi e antisportivi per cui, tenuto conto dei precedenti
provvedimenti disciplinari adottati dal Primo Giudice (ancorché non riguardanti una recidiva specifica e/o
analoga al caso in esame) adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda a € 600,00.
Tutto quanto innanzi accertato, considerato e ritenuto,
DELIBERA
1. Ridursi a € 600,00 l’ammenda inflitta alla Società U.S.D. STELLA JONICA;
2. non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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