COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. MINERVINO – A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 del 06.04.2014 (Reclamo della A.S.D. MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo a carico del calciatore GIANNONE MAURO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 73 del C.R. Puglia – LND in data 10.04.2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. MINERVINO - A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011 del 06.04.2014 (Reclamo della A.S.D. MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo a carico del calciatore GIANNONE MAURO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 73 del C.R. Puglia – LND in data 10.04.2014). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Effettuati i necessari accertamenti; Rilevato che il Giudice Sportivo, con Comunicato Ufficiale N. 73 del 10.04.2014, ha squalificato due volte e separatamente per due gare effettive il calciatore GIANNONE MAURO della Società A.S.D. MINERVINO senza indicare le motivazioni relative ad entrambe le squalifiche e al cumulo delle stesse; Considerato che le squalifiche inflitte dal Primo Giudice, così come innanzi richiamate, vanno cumulate e adeguatamente punite con la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara sulla base del comportamento irriguardoso, antisportivo e ingiurioso assunto dal succitato calciatore nei confronti dell’arbitro. Tutto quanto innanzi accertato, considerato e ritenuto, DELIBERA 1. Ridursi a tre giornate effettive di gara la squalifica del calciatore GIANNONE MAURO; 2. non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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