COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: G.S. Gennaro Minafra – Agon Club Altamura del 23.03.2014 (Reclamo del G.S. Gennaro Minafra in data 03.04.2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari comportante la squalifica per una giornata del calciatore Sig. Gaetano Signorile, pubblicata sul Comunicato Ufficiale, F.I.G.C. – L.N.D., Delegazione Provinciale di Bari n. 35 del 27.03.2014).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 30.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: G.S. Gennaro Minafra - Agon Club Altamura del 23.03.2014 (Reclamo del G.S. Gennaro Minafra in
data 03.04.2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari comportante
la squalifica per una giornata del calciatore Sig. Gaetano Signorile, pubblicata sul Comunicato Ufficiale,
F.I.G.C. - L.N.D., Delegazione Provinciale di Bari n. 35 del 27.03.2014).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Accertato che, nell'ambito delle fasi finali del Campionato Provinciale Allievi, il calciatore Gaetano Signorile è
stato ammonito una prima volta in occasione della gara G..S. Gennaro Minafra - Levante 2008 del
15.03.2014, ed una seconda volta durante la partita G..S. Gennaro Minafra - Agone Club Altamura del
23.03.2014;
Considerato che, in base al Comunicato Ufficiale n. 1 della S.S. 2013/2014, FIGC – SGS, par. C4,
<> (vedi altresì
C.U. n. 14 del 31/10/2013 della Delegazione Provinciale di Bari, pag. 18, sub “discipline sportive”);
Ritenuto, pertanto, che correttamente il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato per una giornata il
calciatore Sig. Gaetano Signorile per aver questi subito due ammonizioni nel corso delle gare del 15 e 23
Marzo, riguardanti entrambe la fase finale del Campionato Provinciale Allievi;
Tutto quanto innanzi accertato, considerato e ritenuto
DELIBERA
1. rigettarsi il reclamo come in epigrafe proposto e confermarsi la decisione del Giudice di Prime Cure;
2. per l'effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto del G.S. Gennaro Minafra.
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