• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 183/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Villasmundo (933147)
Sig. Giampapa Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti)
N°08 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di C5 serie C2 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 183/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Villasmundo (933147)
Sig. Giampapa Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti)
N°08 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di C5 serie C2 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 04/12/2013 prot. 11.630 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della
F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di
tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie
difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti
deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità
sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali
e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Villasmundo (933147);
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore
all’epoca dei fatti contestati Sig. Giampapa Giuseppe;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
certificazione medica a carico dei calciatori Cairone Giuseppe, Fedele Giuseppe, Lentini
Alessandro, Pavone Ludovico, Ponzio Ottavio, Pigliares Vincenzo, Saraceno Gianni,
Tringali Ivan, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 495 del 29.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 183/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Villasmundo (933147)
Sig. Giampapa Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti)
N°08 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di C5 serie C2 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"