COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 29/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’ A.S.D. Malmantile avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per tre giornate di gara il Calciatore Scarpelli Denis. (C.U. n. 57 del 10 aprile 2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 29/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’ A.S.D. Malmantile avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per tre giornate di gara il Calciatore Scarpelli Denis. (C.U. n. 57 del 10 aprile 2014). Il provvedimento indicato in epigrafe è stato assunto dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: ”Per aver rivolto frase irriguardosa al D.G. e per aver bestemmiato”. Il reclamo proposto, in maniera sintetica, dall’A.S,D. Malmantile, ritiene la sanzione eccessiva affermando che il comportamento ascrivibile al calciatore consiste nell’aver pronunciato nei confronti del D.G. solo una frase irriguardosa con bestemmia, “ in assoluta assenza, quindi, di condotta violenta o proteste reiterate, atteggiamento antisportivo ed ostile nei confronti del D.G.”. Chiede di conseguenza che la sanzione venga ridotta a due giornate di gara. Il supplemento di rapporto che la C.D. ha acquisito dall’arbitro conferma in ogni parte il rapporto di gara al quale peraltro il reclamo non contrappone nulla in punto di fatto. Il reclamo deve essere respinto. Dall’esame degli atti ufficiali di gara emerge che il Calciatore ha usato una frase dall’indubbio contenuto irriguardoso accompagnato da una bestemmia, come del resto riconosciuto dalla stessa Società reclamante. Rileva la Commissione che il comportamento specifico tenuto dal Calciatore è sanzionato dall’art. 19 del C.G.S. il quale punisce: - al comma 3), “l’utilizzo di espressione blasfema” con la sanzione della squalifica per una giornata di gara; - al comma 4),.”.. la condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” con la sospensione per due giornate di gara (minimo edittale), con ciò equiparando la condotta irriguardosa a quella ingiuriosa o offensiva. Osserva ancora il Giudicante che il comportamento tenuto dal calciatore subito dopo l’espulsione è del tutto irrilevante agli effetti della determinazione dell’entità della sanzione, costituendo esso il normale comportamento corretto che i calciatori debbono tenere in campo sia per un elementare principio di civile convivenza, sia in applicazione della vigente normativa federale. D’altra parte un ulteriore comportamento irriguardoso e, ancor più, violento avrebbe indotto il Primo Giudice ad irrogare sanzioni di ben altra portata. P.Q.M. la C. D. T. Toscana, confermando la decisione impugnata, respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa.
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