COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE TULLI EMANUELE TESSERATO SOCIETA’ MACCHIE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE – COLONIA DISPUTATA A MACCHIE IL 30.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 02.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CITATO CALCIATORE PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE TULLI EMANUELE TESSERATO SOCIETA’ MACCHIE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE - COLONIA DISPUTATA A MACCHIE IL 30.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 02.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CITATO CALCIATORE PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore Tulli Emanuele, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha ribadito a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Tulli nei confronti di un avversario, concretizzatosi in un colpo alla nuca inflitto all’avversario facendolo cadere a terra. Ferma restando la gravità del gesto, considerata tuttavia l’assenza di lesioni all’integrità fisica del calciatore colpito [che dopo un minuto ha potuto riprendere regolarmente il gioco], si ritiene di ridurre a cinque giornate la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tulli Emanuele. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tulli Emanuele a quattro giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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