F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ACCONCIA ALESSANDRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, NARNESE/MACERATESE DEL 04.01.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 08.01.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ACCONCIA ALESSANDRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, NARNESE/MACERATESE DEL 04.01.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 08.01.2014) Con il ricorso indicato in epigrafe, la S.S. Maceratese ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 7 gare effettive al calciatore Alessandro Acconcia per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare il medesimo prendeva uno scarpino e si avvicinava all’arbitro minacciandolo più volte. Nella circostanza reiterava le espressioni offensive e minacciose. Solamente l’intervento dei compagni di squadra impediva ulteriori conseguenze. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto una congrua riduzione della squalifica inflitta. A supporto di tale richiesta la società ha dedotto la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto. La Corte, esaminati gli atti, rileva che le difese proposte dalla reclamante, che vorrebbero destituire di fondamento la descrizione delle condotte effettuata dall’arbitro, non possono in alcun modo scalfire il contenuto del referto arbitrale, munito, come noto, di fede probatoria privilegiata. Conseguentemente, le sanzioni irrogate dal Giudice sportivo appaiono congrue e proporzionate, anche in considerazione del fatto che le stesse si presentano di rilevante gravità sia per il contesto giovanile nel quale le stesse sono maturate sia per la reiterazione posta in essere sia per la circostanza che soltanto il fattivo intervento di altri calciatori ha impedito il verificarsi di conseguenze ben più gravi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Maceratese di Macerata. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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