F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE, – AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE, - AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014) Con atto, spedito in data 10.1.14, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 72 dell’8.1.14 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Olginatese/Calcio Lecco, disputatasi in data 5.1.2014, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le seguenti sanzioni: - obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse; - ammenda di € 2.000,00; - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 10.1.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. faceva pervenire, in data 16.1.14, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato. Non può trovare accoglimento, il motivo di ricorso con il quale viene chiesto l’integrale annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il comportamento, tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. in occasione della gara Olginatese/ Calcio Lecco, disputatasi in data 5.1.2014, merita di essere sanzionato. Appare, invece, fondato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente chiede una mitigazione delle sanzioni ed, in particolare, l’esclusione dell’obbligo disputare 1 (una) gara a porte chiuse. Al proposito, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. la sola sanzione pecuniaria dell’ammenda che viene rideterminata in € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. di Lecco, annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it