F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIANCHI FABIO SEGUITO GARA MATELICA CALCIO/VIS PESARO 1898 DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
8. RICORSO VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIANCHI FABIO SEGUITO GARA MATELICA CALCIO/VIS PESARO 1898 DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)
Il Vis Pesaro 1898, ha impugnato la decisione della Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014 relativa alla gara tra Vis Pesaro 1898 Matelica del 12.1.2014 con la quale veniva comminata la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Bianchi Fabio “per intervento falloso da tergo senza alcuna possibilità di contendere il pallone”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica dal due ad 1 giornata il ricorrente ha affermato che il comportamento del calciatore non si configurava come violento e che l’intervento da lui effettuato veniva giudicato come inutile da parte dello stesso Direttore di gara. Il ricorso va respinto in quanto nel rapporto dell’Arbitro si evidenzia la gravità del fallo di gioco e non vi è pertanto motivo di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Vis Pesaro 1898 a.r.l. di Pesaro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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