F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S. PISTOIESE 1921 SRLSDAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOCENTINI GIANLUCA SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/AREZZO DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’U.S. PISTOIESE 1921 SRLSDAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOCENTINI GIANLUCA SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/AREZZO DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)
Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.S. Pistoiese ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 5 gare effettive al calciatore Gianluca Nocentini per avere, a gioco fermo, lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo. Nella circostanza, inoltre, rivolgeva espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto una riduzione della squalifica inflitta. A supporto di tale richiesta la società ha escluso che la condotta posta in essere dal proprio tesserato possa essere qualificata come violenta tenuto conto che il calciatore ha chiaramente indirizzato lo sputo verso il terreno di gioco e non verso l’avversario che, difatti, non è stato colpito. La reclamante non ha, invece, mosso alcuna censura con riguardo alla sanzione inflitta per le espressioni offensive rivolte all’arbitro. La Corte, esaminati gli atti, rileva che quanto affermato dalla società nel proprio libello introduttivo si pone in contrasto con quanto contenuto nel referto arbitrale, documento fidefaciente che descrive in modo chiaro e preciso i comportamenti tenuti dal Nocentini non prestandosi la descrizione dell’arbitro a interpretazioni alternative. Conseguentemente, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaiono congrue e proporzionate, anche in considerazione del fatto che le stesse corrispondono ai minimi edittali previsti dal C.G.S. per le violazioni commesse. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pistoiese 1921 SRLSD di Pistoia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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